BONUS 110: ENTRIAMO UN PO’ NEL DETTAGLIO

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 34: Decreto Rilancio.

Nell’art. 119 si parla di INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.

Si fa riferimento alla legge 90 del 3 agosto 2013 che converte il DL n. 63 del 4 giugno 2013; in particolare art. 14 (riguardante l’Ecobonus) e art. 16 (riguardante il Bonus casa).

L’art. 119 al comma 1 stabilisce che Sono detraibili, in riferimento all'Eco Bonus, le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. In particolare al comma 1.a si fa riferimento agli interventi di isolamento termico di pareti opache verticali e orizzontali.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, per edifici unifamiliari e per condomini.

I requisiti minimi per gli interventi di isolamento termico sono:

- l’intervento deve avere un'incidenza > 25% della sup. disperdente lorda dell'edificio (ricadere pertanto in Ristrutturazione importante di 2° livello);

- i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi CAM (Decreto 11 ottobre 2017);

- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L 4 giugno 2013 n.63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.90 (requisiti minimi Eco Bonus involucro DM 11.03.2008, DM 26.01 2010);

- Il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il comma 1.b si riferisce agli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di a.c.s a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Il comma 1.c si riferisce agli interventi su edifici unifamiliari, per la sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di a.c.s a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero impianti di microgenerazione.

I Requisiti minimi per gli interventi impiantistici sono:

- gli impianti a condensazione devo avere una efficienza almeno pari alla classe A del prodotto prevista dal regolamento delegato n. 811/2013;

- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L 4 giugno 2013 n.63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.90 (requisiti minimi Eco Bonus involucro DM 11.03.2008, DM 26.01 2010)

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

L’art. 119 al comma 2 stabilisce che l’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL n.63 del 2013, convertito con la Legge 90 del 2013 (interventi dell'Eco Bonus), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Tali interventi sono la riqualificazione energetica dell'edificio, la coibentazione di pareti e tetti, la sostituzione di infissi, le schermature e chiusure oscuranti, l’installazione di pannelli solari per ACS…

Gli interventi di cui al comma 1 sommati al comma 2 devono rispettare I REQUISITI DI LEGGE ED I REQUISITI DELL'ECOBONUS E S.M.

Il salto di classe può essere raggiunto anche con gli interventi aggiuntivi previsti nell’art. 14 DL 63/2013.

Come precedentemente detto Il Decreto Legge è in vigore dalla data di pubblicazione, tuttavia dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e tale passaggio potrà comportare modifiche e integrazioni. Quindi l'attuale testo potrà essere oggetto di revisione.

Per l'applicazione effettiva del Super eco bonus del 110% (art.119) servono altri provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MISE che ancora devono essere emanati.

Lo Studio Tecnico si terrà costantemente aggiornato sugli sviluppi dell'iniziativa per permettervi di approfittare di questa grande opportunità.

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Ing. Ester Riva

Ingegnere Civile e Ambientale

 
 
 
Consegue la laurea specialistica in Ingegneria Edile nel 2009 con il punteggio di 110/110.
Iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Pisa.
Abilitazione al coordinamento per la sicurezza DL 81/2008 e s.m.
Formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Consulente Energetico CasaClima
Operatore Termografico di 2° Livello UNI EN ISO 9712:2012
   

 

 

 

Luca masini,PhD

fisico

 
 
 
Consegue il Dottorato di Ricerca presso Scuola Normale Superiore in Fisica della Materia nel 2019 con il punteggio di 70/70.
Iscritto all'ordine dei Fisici e Chimici della Toscana.
Certificatore Energetico.
Specialista in Ricerca e Sviluppo.
 

 

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